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Iscrizione al registro REVE

Il REVE è un apposito registro presente all’interno del pubblico registro automobilistico (PRA) in Italia, che raccoglie l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero.

Pertanto con la presente intendiamo informare tutti i soggetti che utilizzano veicoli immatricolati in Svizzera e assoggettati a tale iscrizione.

L’iscrizione al REVE è obbligatoria per residenti in Italia che utilizzano, per oltre 30 giorni (anche non continuativi) nell’anno solare, veicoli con targa estera non intestati a loro. Include auto in leasing, noleggio o comodato e utilizzo mezzi aziendali da parte di frontalieri. La registrazione va fatta entro 60 giorni dall’acquisizione della disponibilità del mezzo.

Chi deve iscriversi al REVE (Registro Veicoli Esteri):

•            Residenti in Italia (persone fisiche o giuridiche): che utilizzano un veicolo immatricolato all’estero di proprietà di un soggetto estero per più di 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi.

•            Utilizzatori di veicoli in leasing, noleggio o comodato: quando il contratto è di durata superiore a 30 giorni.

•            Lavoratori frontalieri: residenti in Italia che lavorano presso aziende con sede in uno Stato limitrofo/confinante (es. Svizzera) e utilizzano un veicolo con targa estera per il tragitto casa-lavoro.

•            Residenti all’estero (AIRE): se il veicolo è intestato a loro, ma utilizzato in Italia per un periodo superiore a quanto consentito (30 giorni).

Dettagli importanti:

•            Termine: la registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla disponibilità del veicolo.

•            Cosa registrare: auto, motoveicoli, rimorchi.

•            Esclusioni: non devono registrarsi i residenti a Campione d’Italia, il personale civile/militare in servizio all’estero e le forze armate.

•            Inoltre non hanno l’obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti sul territorio italiano, dal lavoratore dipendente residente in Italia, solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente e la lettera di missione lavorativa.

•            Sanzioni: la mancata registrazione comporta multe da 712 a 3.558 euro, oltre al ritiro del documento di circolazione.

Per effettuare l’iscrizione, è necessario rivolgersi al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’ACI o a uno studio di consulenza automobilistica.

Questo il link con il dettaglio della procedura di iscrizione presso l’ACI: https://aci.gov.it/pratica-auto/reve-registrazione-dei-veicoli-immatricolati-allestero/

Rimangono valide le procedure per la richiesta dei documenti necessari all’Agenzia delle Dogane italiana per poter condurre un veicolo aziendale da parte di un dipendente con permesso G per il percorso casa-lavoro.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

Adeguamento stime immobiliari, novità per i proprietari di immobili

Con il Decreto Legislativo del 16 dicembre 2025, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso di aumentare i valori di stima degli immobili del 15 %.

Tali modifiche entreranno in vigore con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2026 con impatti fiscali, sulle imposte delle persone fisiche, differenti a seconda delle varie casistiche.

Cosa comporta, in concreto, per i proprietari di immobili?

Innanzi tutto il valore locativo non subirà delle modifiche, ma la variazione riguarderà solo la sostanza immobiliare.

La data determinante per l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima è il 31.12.2026.

In caso di reclamo o ricorso avverso la decisione di nuova stima, non essendo previsto alcun effetto sospensivo, si applica da subito la stima determinata con la decisione e poi eventualmente si modifica l’importo imposto con la nuova decisione cresciuta in giudicato, con effetto retroattivo al 31.12.2026.

La data determinante per l’imposizione della sostanza immobiliare è il 31.12.2026.

In caso di variazioni nel corso dell’anno dobbiamo distinguere l’assoggettamento per appartenenza personale in Cantone Ticino (caso A) dall’appartenenza economica (caso B-soggetti domiciliali all’estero o in altro Cantone); qui di seguito le varie casistiche:

Caso A

1. Contribuente proprietario/usufruttuario per tutto il periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) per il periodo 2026;

2. Contribuente che acquista un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) per il periodo 2026;

3. Contribuente che vende un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) non vale in quanto si prende in considerazione la sostanza al 31.12.2026

    Caso B

    4. Contribuente che acquista un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) si applica solo al periodo di assoggettamento limitato (data acquisto-31.12.2026);

    5. Contribuente che vende un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) si applica solo relativamente al periodo di assoggettamento parziale;

    6. Contribuente che muore nel periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) non si applica e il de cuius rimane assoggettato solo parzialmente sino alla data del decesso; la nuova stima vale invece per gli eredi che saranno assoggettati parzialmente dalla data del decesso sino al 31.12.26 (e per gli anni successivi);

    7. Contribuente che dona nel periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) non si applica, mentre si applica al donatario  al 31.12.26.

    Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

    Indennità per lavoro ridotto, novità dal 1 agosto 2025

    “’L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è stata creata per prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporanee e inevitabili. Versando l’indennità per lavoro ridotto (ILR), l’Assicurazione contro la Disoccupazione (AD) copre per un certo periodo di tempo una parte dei costi salariali relativi ai lavoratori interessati dal lavoro ridotto.”

    Lo scorso maggio, il Consiglio Federale ha deciso di prorogare ulteriormente la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto da dodici a diciotto mesi. Questa modifica dell’ordinanza, adottata alla luce della difficile situazione economica, entrerà in vigore il 1° agosto 2025 e si applicherà fino al 31 luglio 2026.

    La Seco ha inoltre pubblicato una nuova sottopagina sul sito arbeit.swiss contenente informazioni specifiche per le aziende che dovranno chiedere le indennità per lavoro ridotto in relazione all’applicazione dei nuovi dazi doganali statunitensi.

    Potete eventualmente trovare ulteriori info al seguente link:

    https://www.news.admin.ch/it/newnsb/Vu1hEvH5KKVkZVC5PdkYF

    Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

    Riduzione delle imposte sulle successioni e donazioni

    Con la riforma fiscale votata dai cittadini il 9.6.2024, sono stati approvati alcuni aggiornamenti dell’imposta di successione e donazione, che tengono conto dei nuovi modelli di famiglia e l’introduzione di agevolazioni per i trapassi aziendali (ad esempio, i concubini saranno tassati come i fratelli con un’aliquota massima del 15.5% contro il 41% attuale).

    Le modifiche apportate sono su diverse categorie:

    •          Fratellastri e sorellastre

    •          Figli di figliastri

    •          Zii, matrigna e patrigno

    •          Cognati e suoceri

    •          Altri parenti e non parenti

    Potete eventualmente trovare ulteriori info al seguente link:

    https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettagliocomunicato/?NEWS_ID=241012

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