Con il Decreto Legislativo del 16 dicembre 2025, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso di aumentare i valori di stima degli immobili del 15 %.
Tali modifiche entreranno in vigore con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2026 con impatti fiscali, sulle imposte delle persone fisiche, differenti a seconda delle varie casistiche.
Cosa comporta, in concreto, per i proprietari di immobili?
Innanzi tutto il valore locativo non subirà delle modifiche, ma la variazione riguarderà solo la sostanza immobiliare.
La data determinante per l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima è il 31.12.2026.
In caso di reclamo o ricorso avverso la decisione di nuova stima, non essendo previsto alcun effetto sospensivo, si applica da subito la stima determinata con la decisione e poi eventualmente si modifica l’importo imposto con la nuova decisione cresciuta in giudicato, con effetto retroattivo al 31.12.2026.
La data determinante per l’imposizione della sostanza immobiliare è il 31.12.2026.
In caso di variazioni nel corso dell’anno dobbiamo distinguere l’assoggettamento per appartenenza personale in Cantone Ticino (caso A) dall’appartenenza economica (caso B-soggetti domiciliali all’estero o in altro Cantone); qui di seguito le varie casistiche:
Caso A
1. Contribuente proprietario/usufruttuario per tutto il periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) per il periodo 2026;
2. Contribuente che acquista un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) per il periodo 2026;
3. Contribuente che vende un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) non vale in quanto si prende in considerazione la sostanza al 31.12.2026
Caso B
4. Contribuente che acquista un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) si applica solo al periodo di assoggettamento limitato (data acquisto-31.12.2026);
5. Contribuente che vende un immobile nel corso del 2026>nuova stima (+15%) si applica solo relativamente al periodo di assoggettamento parziale;
6. Contribuente che muore nel periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) non si applica e il de cuius rimane assoggettato solo parzialmente sino alla data del decesso; la nuova stima vale invece per gli eredi che saranno assoggettati parzialmente dalla data del decesso sino al 31.12.26 (e per gli anni successivi);
7. Contribuente che dona nel periodo fiscale 2026>nuova stima (+15%) non si applica, mentre si applica al donatario al 31.12.26.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.