Con effetto 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto contabile che prevede l’applicazione in base all’importanza economica della società e non in base alla forma giuridica.
Le nuove disposizioni devono essere applicate per la prima volta per l’esercizio che inizia nell’anno 2015. Mentre per quanto riguarda le norme legate al conto consolidato a partire dall’esercizio 2016.
I cambiamenti principali della contabilità e presentazione dei conti (Art. 957-959 CO)
Le nuove disposizioni prevedono che devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizion:
- le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500’000 Chf nell’ultimo esercizio;
- le persone giuridiche
Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a Chf 500’000 nell’ultimo esercizio;
- le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
- le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’art. 83b CC
A livello di presentazione del bilancio viene definito nella legge in modo esplicito il concetto di attivi. Conformemente alla legge, un valore patrimoniale per essere iscritto a bilancio deve soddisfare i seguenti requisiti:
- L’impresa, sulla base di eventi passati, può disporre del valore patrimoniale;
- È probabile un afflusso di capitali;
- Il valore può essere stimato in modo affidabile. Inoltre, il nuovo diritto esige che vengano esposti separatamente i crediti verso partecipanti e organi diretti o indiretti così come nei confronti di imprese verso le quali sussiste una partecipazione diretta o indiretta.
Il concetto di debiti viene anche definito esplicitamente nel nuovo diritto contabile.Un debito deve essere iscritto a bilancio come capitale di terzi se risultano soddisfatti i seguenti criteri:
- Il debito è in essere sulla base di eventi passati;
- È probabile un deflusso di capitali;
- Il rispettivo valore può essere stimato in modo affidabile. Il capitale di terzi deve essere obbligatoriamente suddiviso in capitale di terzi a breve e lungo termine (come anche i debiti onerosi a breve e lungo termine).
Il nuovo diritto contabile fornisce inoltre la possibilità di allestire il conto economico come conto economico della produzione e come conto economico della vendita. Oltre a ciò, non è più obbligatorio indicare in modo separato gli utili in caso di alienazione di attivi fissi. Tuttavia, come nuovo requisito, viene richiesta l’indicazione delle imposte dirette come voce distinta. Le spese e i ricavi straordinari devono già essere esposti separatamente, ma d’ora in avanti dovranno essere indicati in modo distinto anche i costi e i ricavi unici o relativi ad esercizi precedenti.
Importanti cambiamenti sono da menzionare anche in riferimento al contenuto minimo dell’allegato. Oltre alle indicazioni quali i principi applicati per la redazione del conto annuale od alle spiegazioni sulle poste di bilancio e del conto economico più significative, nell’allegato devono ora venire indicati anche:
- Gli impegni eventuali;
- Gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio e dei programmi di partecipazione dei collaboratori;
- Inoltre sono da illustrare le voci straordinarie;
- Le voci una tantum o riferite a esercizi precedenti del conto economico;
- Se il numero di posti di lavoro a tempo pieno (media annua) non supera le 10, 50 o 250 unità.
In tal modo si sarà in grado di definire se tale soglia sia stata superata ai fini della revisione ordinaria o se siano stati rispettati i criteri ai fini di un eventuale opting out (rinuncia alla revisione).
Per contro, alcune informazioni, tra le quali i valori dell’assicurazione contro l’incendio, lo svolgimento di una valutazione dei rischi così come eventuali rivalutazioni o aumenti di capitali, non sono più soggette all’obbligo di pubblicazione.
Nelle novità è data la possibilità di redigere i conti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Se i conti vengono allestiti in una moneta estera, è necessario indicare i rispettivi valori anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono da menzionare e, se necessario, da commentare nell’allegato. I conti possono inoltre essere redatti in una delle lingue nazionali od in inglese.
I principi di valutazione (Art. 960 CO) e il trattamento delle riserve occulte
Per la prima volta, nel nuovo diritto, la legge sancisce in modo esplicito i principi di valutazione, ovvero:
- Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano essenziali e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.
- La valutazione dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa.
- Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se necessario, adeguati.
- Nelle valutazioni successive gli attivi quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo possono essere valutati al corso o al prezzo della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto.
Con il nuovo diritto contabile sono stati compiuti i primi passi in direzione di un quadro della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale conforme alla true & fair view, già applicato a livello internazionale. Il principio di prudenza è stato però mantenuto e le riserve occulte possono essere ancora mantenute.
La relazione sulla gestione (Art. 960-961 CO)
Il nuovo diritto contiene vari requisiti circa i componenti della relazione sulla gestione, che variano tra le altre cose a seconda delle dimensioni delle imprese.
Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria (grandi imprese ai sensi dell’Art. 727 CO sono le società che:
- Superano la soglia di CHF 20 M di somma di bilancio;
- CHF 40 M di cifra d’affari;
- 250 posti di lavoro a tempo pieno
devono fornire indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale, quali l’ammontare dei debiti onerosi a lungo termine e gli onorari corrisposti all’ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti.
Le grandi imprese devono inoltre integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria e redigere una relazione annuale.
La relazione annuale espone l’andamento degli affari e la situazione economica dell’impresa, e deve inoltre fornire ragguagli sulla media annua di posti di lavoro a tempo pieno, sull’esecuzione di una valutazione dei rischi, sullo stato delle ordinazioni e dei mandati, sulle attività di ricerca e di sviluppo, sugli eventi straordinari così come sulle prospettive dell’impresa. La relazione annuale non è soggetta a revisione ma non deve essere in contraddizione con l’esposizione della situazione economica dell’impresa offerta dal conto annuale.
Anche l’obbligo di redigere un conto di gruppo (Art. 963 CO) non dipende più dalla forma giuridica e riguarda quindi anche fondazioni, associazioni e società cooperative.
Conclusione
In occasione della prima applicazione del nuovo diritto contabile, in riferimento ai nuovi principi di presentazione e di valutazione del conto annuale, sussistono varie opzioni. Si raccomanda pertanto di analizzare in dettaglio le nuove norme e di definire i prima possibile il nuovo formato del conto annuale e i rispettivi principi contabili da applicare.
Come base di partenza è ragionevole avvalersi del conto annuale già approvato per l’esercizio 2014, redigendolo nuovamente in base alle nuove disposizioni e discutendone tempestivamente con i comitati competenti nell’impresa e con l’ufficio di revisione.