Imposte alla fonte, novità dal 1 gennaio 2024

Il nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri introdotto nel 2023 intende realizzare il principio di “non discriminazione” tra i soggetti destinatari di queste norme e i soggetti residenti in Svizzera a parità di condizioni.

Ne deriva che le imposte alla fonte dei frontalieri devono essere calcolate con gli stessi parametri utilizzati per coloro che vivono in Svizzera.

Prima del 2023 questo principio veniva disatteso in particolare in due ipotesi:

  • I frontalieri erano assoggettati ad un moltiplicatore comunale del 100% mentre ora è stato sostituito dal moltiplicatore comunale medio con un conseguente abbassamento dei tariffari delle imposte alla fonte, quindi ora i frontalieri non sono piú penalizzati rispetto a chi vive in Svizzera.
  •  I frontalieri dei comuni di confine (entro la fascia dei 20 km) con il coniuge che lavora in Italia, beneficiavano di una tassazione speciale (grazie ad un negoziato particolare tra Italia e Svizzera risalente agli anni ’80), nel senso che venivano tassati senza tener conto del secondo reddito percepito dal coniuge. L’effetto era una discriminazione al contrario, nel senso che per tali soggetti non veniva applicato il c.d. “cumulo dei redditi”, già attuato per i residenti in Svizzera, le coppie di frontalieri e per i frontalieri fuori fascia.

Quali sono i cambiamenti che si verificano in concreto?

Vecchi frontalieri:

Questi saranno assoggettati unicamente alla imposta alla fonte svizzera senza obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia.

In generale possiamo affermare che si verifica un abbassamento delle imposte alla fonte per tutte le categorie, a parità di reddito, fatta eccezione per i coniugati con il coniuge che lavora in Italia i quali pagheranno piú imposte alla fonte per via del cumulo dei redditi.

Inoltre per i frontalieri fuori fascia a per i frontalieri con rientro settimanale è prevista la tassazione del reddito anche in Italia con credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

Nuovi frontalieri:

Sono definiti tali i frontalieri entrati per la prima volta in Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’ Accordo, con rientro giornaliero e residenza fiscale nei comuni di confine.

Questi pagheranno in Svizzera le imposte alla fonte nella misura dell’80%.

Anche per questi è prevista la tassazione del reddito da lavoro in Italia con credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

Potete trovare tutte le informazioni e le relative tabelle applicabili in relazione alle due tipologie di frontalieri e alle varie casistiche sul sito dell’imposta alla fonte al seguente link:

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/tabelle-di-calcolo-dell’imposta-alla-fonte.html

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

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