Lo scorso 21.6.2019 il Parlamento svizzero ha approvato la Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum Globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali che comprende anche l’abolizione delle azioni al portatore. Il Consiglio Federale ha deciso l’entrata in vigore di tale legge il 1.11.2019.
Secondo la nuova legge le azioni al portatore in futuro saranno ammesse solo per le società quotate in borsa o casi eccezionali per le quali è richiesto il deposito di una istanza presso l’Uffici del Registro di Commercio competente entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, alfine di pubblicare la situazione di eccezione (art. 622 cpv. 2 bis CO).
Cosa fare con le attuali azioni al portatore
Nel caso classico di SA la società è tenuta a convertire le proprie azioni al portatore in azioni nominative entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (1.5.2021), attraverso la modifica dello statuto e iscrizione a registro di commercio.
Scaduti i 18 mesi, se sono ancora presenti azioni al portatore, i titoli saranno convertiti per legge in azioni nominative
- il registro di commercio procede d’ufficio all’iscrizione delle modifiche e registra anche una osservazione che i documenti giustificativi divergono dall’iscrizione
- la società dovrà adeguare il proprio statuto, che non evidenzia ancora la conversione
- fintantoché tale modifica non è avvenuta, il registro di commercio respingerà qualsiasi notifica per l’iscrizione di altre modifiche dello statuto.
Misure e multe
Un azionista, un creditore o l’ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere delle misure necessarie in presenza di una serie di lacune organizzative della società, che non abbia aderito agli adeguamenti previsti per legge.
È punito con una multa chi intenzionalmente non tiene in modo conforme i seguenti elenchi
- per la SA libro delle azioni ed elenco AED
- per la SAGL libro delle quote ed elenco AED.
Diritti societari degli azionisti
Dopo la conversione delle azioni, la società
- iscrive nel suo libro delle azioni gli azionisti che avevano adempiuto all’obbligo di annunciarsi, come previsto dalle norme entrate in vigore nel 2015.
Gli azionisti che si sono annunciati continueranno a beneficiare dei propri diritti societari e diritti patrimoniali;
Per gli azionisti che invece non si sono annunciati e ora quindi sono titolari di azioni nominative i diritti societari, in particolare il diritto di voto, sono sospesi;
In aggiunta i diritti patrimoniali, in particolare il diritto al dividendo, decadono fintantoché non provvedono ad annunciarsi.
Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione di queste disposizioni.
Azionisti che non hanno ottemperato all’obbligo di annunciarsi e le cui azioni sono state convertite per legge
Questi azionisti recalcitranti, previa approvazione della società
- hanno facoltà di chiedere al giudice, entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge (1 novembre 2024), la loro iscrizione nel libro delle azioni
- se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all’iscrizione e gli azionisti possono far valere i loro diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.
Se non viene presentata alcuna domanda entro il termine dei 5 anni (1 novembre 2024)
- le azioni in questione sono annullate per effetto di legge
- gli azionisti perdono i loro diritti e
- le azioni sono sostituite da azioni proprie della società
In questa procedura va posta una particolare attenzione alle eventuali implicazioni fiscali e contabili.
L’azionista le cui azioni sono state annullate per motivi a lui non imputabili, entro 10 anni dall’annullamento delle azioni può fare valere verso la società il diritto a un’indennità
- solo se è in grado di dimostrare la sua qualità di azionista al momento dell’annullamento delle azioni
- l’indennità corrisponde al valore reale delle azioni al momento della loro conversione
- supposto che la società disponga di sufficiente capitale proprio per far fronte a tale richiesta.