Riduzione delle imposte sulle successioni e donazioni
Con la riforma fiscale votata dai cittadini il 9.6.2024, sono stati approvati alcuni aggiornamenti dell’imposta di successione e donazione, che tengono conto dei nuovi modelli di famiglia e l’introduzione di agevolazioni per i trapassi aziendali (ad esempio, i concubini saranno tassati come i fratelli con un’aliquota massima del 15.5% contro il 41% attuale).
Le modifiche apportate sono su diverse categorie:
• Fratellastri e sorellastre
• Figli di figliastri
• Zii, matrigna e patrigno
• Cognati e suoceri
• Altri parenti e non parenti
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Riduzione dell’imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza
Le prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza vengono imposte separatamente dagli altri redditi, con una imposta annua intera.
Con l’entrata in vigore della riforma fiscale, votata dai cittadini il 9 giugno 2024, il Cantone Ticino ha potuto ridurre l’onere d’imposta.
La nuova aliquota massima su tali prestazioni, a partire dal 1.1.2025, è stata infatti fissata al 3%.
Per l’Imposta Federale diretta l’aliquota massima per le prestazioni in capitale è fissata al 2.3%, ovvero 1/5 dell’aliquota massima per le imposte sul reddito dell’ 11.5%.
L’aliquota minima rimane comunque del 2%.
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Per fallimento abusivo si intende il caso in cui una società sfrutta il procedimento fallimentare per eludere il pagamento dei propri debiti con l’intenzione di continuare la propria attività con una nuova forma giuridica.
A partire dal 1 gennaio 2025, con la nuova normativa, i debiti di diritto pubblico, verranno riscossi in via fallimentare con la conseguenza pratica, che vi segnaliamo, che l’azienda potrà fallire per mancato pagamento dei seguenti debiti:
– per imposte comunali, cantonali e federali;
– per IVA;
– per tasse rifiuti;
– per premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
– per contributi alle assicurazioni sociali;
– per contributi AVS;
– per altre prestazioni fondate sul diritto pubblico
Tra le altre misure introdotte al fine di contrastare tale fenomeno vi elenchiamo quelle piú significative:
Il recupero dei crediti pubblici dovrà seguire la procedura fallimentare per il loro incasso e non piú quella ordinaria dell’esecuzione mediante pignoramento;
Viene estesa l’interdizione all’ esercizio dell’ attività anche ai procuratori e ai direttori;
L’ufficio del Registro di Commercio dovrà procedere alla cancellazione della persona interdetta dal Registro;
Introduzione della possibilità di ricercare nel Registro di Commercio, le persone che hanno rivestito funzioni in società fallite;
Gli ufficiali giudiziari fallimentari avranno l’obbligo di segnalare alle autorità penali i reati perseguibili d’ufficio da loro constatati nell’esercizio delle loro funzioni;
La nullità del trasferimento della società mantello (società che vengono utilizzate allo scopo di compiere gli abusi trasferendo la responsabilità a terzi); ne consegue che il trasferimento di azioni o di quote sociali sarà considerato nullo se la società è gravata dai debiti;
La rinuncia retroattiva alla revisione limitata sarà vietata (opting-out retroattivo).
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Ai sensi della vigente normativa IVA, i rendiconti d’imposta possono essere conteggiati su base trimestrale, semestrale o su richiesta del contribuente anche mensilmente in caso di imposta eccedente.
A partire dal 1 gennaio 2025, è stata introdotta la possibilità per le imprese la cui cifra d’affari non sia superiore a fr. 5’005’000 annui, di optare per un sistema annuale di rendicontazione IVA. Il passaggio a tale modalità è subordinato al rispetto dei termini previsti per l’inoltro e all’adempimento dei pagamenti.
La domanda potrà essere presentata mediante il portale “ePortal “ dal 1 gennaio 2025 ed entro il termine del 28 febbraio 2025, per poter beneficiare del nuovo regime già dal 2025.
I nuovi contribuenti, invece, hanno 60 giorni di tempo, per inoltrare la richiesta di rendicontazione annuale da quando ricevono il numero di partita IVA, sempre tramite il portale.
Segnaliamo che:
– il metodo annuale deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale;
– è possibile il passaggio dal rendiconto annuale a quello mensile, trimestrale o semestrale, tuttavia il ritorno al rendiconto annuale puó avvenire solo dopo tre periodi fiscali;
– la modifica della periodicità è applicata sempre all’inizio del periodo fiscale.
Il rendiconto annuale deve essere inoltrato entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo mentre nulla cambia per quanto riguarda la dichiarazione: sarà sempre possibile inviare correzioni ai rendiconti, riconciliazioni annuali e chiedere proroghe dei termini.
L’AFC stabilisce un sistema di versamento a rate obbligatorio che differisce a seconda del metodo di aliquote:
metodo effettivo o aliquote forfettarie (rate al 30 maggio, 30 agosto e 30 novembre)- importo minino della rata fr. 500
metodo aliquote a saldo (rata al 30 agosto)- importo minimo della rata fr. 1’000
l’importo è calcolato sulla base dell’imposta dovuta per l’ultimo periodo fiscale e in caso di ritardo sono conteggiati gli interessi di mora.
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