Ecco le nuove disposizioni introducono l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti nei settori in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera una determinata soglia.
L’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso come trasporre l’articolo costituzionale sulla regolazione dell’immigrazione (art. 121a Cost.) nell’ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC).
Dal 1° luglio 2018 questa soglia è l’8% e dal 1° gennaio 2020 il 5 %. La fase transitoria consente ai datori di lavoro e ai Cantoni di conformarsi alle nuove regole adeguando processi, risorse e modalità di collaborazione in merito ai posti vacanti soggetti al nuovo obbligo d’annuncio.Determinante per l’obbligo di annuncio è il tasso di disoccupazione dei singoli generi di professioni
L’elenco dei generi di professioni viene pubblicato dall’autorità ed aggiornato di anno in anno.
Processo d’annuncio dei posti vacanti
I datori di lavoro sono quindi tenuti a notificare agli uffici regionali di collocamento (URC) tutti i posti vacanti che rientrano nelle tipologie professionali in cui la disoccupazione raggiunge o supera la suddetta percentuale. Entro tre giorni lavorativi gli URC devono a loro volta comunicare al datore di lavoro interessato se dispongono di dossier idonei. In caso affermativo i datori di lavoro convocano le persone interessate per un colloquio di lavoro o un test attitudinale e notificano successivamente all’URC se intendono assumerle.
I posti vacanti da annunciare sono soggetti a un divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi. Questo periodo inizia a decorrere dall’invio da parte dell’URC della conferma che il posto vacante è stato registrato nel sistema d’informazione dell’AD, a prescindere dal fatto che l’URC sia in grado o meno di trasmettere dossier idonei al datore di lavoro. Sul mercato del lavoro le persone in cerca di un impiego hanno così un vantaggio di cinque giorni lavorativi, che possono sfruttare per candidarsi di propria iniziativa il più velocemente possibile. È per questo motivo che il periodo di cinque giorni non può essere ridotto neppure se l’URC non ha candidati idonei.
Eccezioni
Oltre all’eccezione prevista dalla legge sugli stranieri (nessun obbligo d’annuncio se i posti vacanti vengono occupati da persone in cerca d’impiego iscritte presso un ufficio di collocamento pubblico), i posti vacanti non devono essere annunciati se:
- vengono occupati internamente da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo stesso gruppo economico; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;
- la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili;
- viene assunto il coniuge o il partner registrato di una persona avente diritto di firma o un parente o affine in linea retta o collaterale di primo grado.
Le violazioni all’obbligo di annuncio dei posti vacanti verranno denunciate alle autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 117a LStr e possono essere sanzionate con una pena pecuniaria fino a 40’000 franchi. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena può ammontare fino a 20’000 franchi.
Speriamo di aver fornito una prima visione della nuova procedura ma se necessario siamo volentieri a disposizione per assistervi.