Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e continuano a esercitare un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano di una franchigia di 16 800 franchi all’anno, sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti soltanto sulla parte del reddito che eccede i 16 800 franchi all’anno.
I salariati hanno tuttavia la possibilità di rinunciare all’applicazione della franchigia, affinché i contributi vengano conteggiati sull’intero salario. In questo modo possono eventualmente acquisire il diritto a una rendita più elevata (grazie alla compensazione di lacune contributive e assicurative o all’aumento del reddito annuo medio determinante);
La franchigia si applica anche nell’ipotesi in cui:
– l’avente diritto eserciti, nello stesso tempo, un’attività lucrativa indipendente e una salariata;
– l’avente diritto svolga più attività distinte remunerate separatamente da più organi del medesimo datore di lavoro e per le quali vengono effettuati conteggi separati con la cassa di compensazione, la franchigia è applicabile a ciascuno dei salari versati;
– se una persona lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è applicata separatamente a ogni rapporto di lavoro. Anche la decisione sull’applicazione o meno della franchigia può essere presa separatamente per ogni rapporto di lavoro.
I salariati che desiderano rinunciare all’intera franchigia, versando pertanto i contributi sull’intero salario, devono comunicarlo al loro datore di lavoro al più tardi:
• al pagamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, oppure
• per gli anni seguenti, fino al pagamento del primo salario di ciascuno degli anni civili successivi.
Se il lavoratore non contesta l’applicazione della franchigia, al momento del versamento del salario, vale come consenso alla stessa.
La decisione vale per il singolo datore di lavoro e per anno civile. Si rinnova automaticamente l’anno civile successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro una decisione diversa.
Se l’attività dura meno di un anno la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato.
Potete trovare tutte le informazioni in relazione alle singole tematiche e alle casistiche delle novità introdotte dalla riforma 21 dell’AVS sul sito dell’Amministrazione Federale delle contribuzioni AFC ai seguenti link:
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.