Libera circolazione – Assicurazione SUVA

Secondo l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra l’Unione europea (UE) e la Svizzera, in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali, i regolamenti dell’UE si applicano anche nei confronti della Svizzera. Secondo questi regolamenti CE n° 883/2004 e CE 987/2009, i trattamenti medici eseguiti dalla persona assicurata nel paese di residenza, devono essere effettuati conformemente alla legislazione vigente in questo paese e conteggiati per il tramite dell’organo di collegamento dello stesso Stato. Il rimborso di dette prestazioni viene eseguito secondo le tariffe e le disposizioni dell’assicurazione sociale del paese di residenza. L’organo di collegamento chiede inoltre il rimborso delle prestazioni fornite all’istituzione competete.

Da qualche tempo la SUVA applica già queste prescrizioni alla Francia e alla Germania. A decorrere dal 01.02.2016, tale procedura verrà applicata anche con l’Italia. Da tale data, i trattamenti medici eseguiti in Italia dovranno dunque essere trattati dall’organo di collegamenti abilitato.

I frontalieri possono farsi curare in Svizzera?

Certamente, i frontalieri assicurati in Svizzera contro gli infortuni possono anche farsi curare in Svizzera. La Suva continuerà a pagare i costi dei trattamenti medici prodigati in Svizzera direttamente ai fornitori di prestazioni.

Come procedere se un frontaliere italiano è vittima di un infortunio professionale?

Dal momento in cui un infortunio o una malattia professionale sono stati notificati e riconosciuti come tali, trasmetteremo una conferma di assunzione di costi (modulo E123) all’attenzione del frontaliere italiano qualora la cura medica fosse eseguita in Italia. La persona assicurata sarà in seguito orientata direttamente per iscritto sul seguito della procedura. Dopo un infortunio professionale, la persona assicurata deve immediatamente consultare un medico. La scelta di quest’ultimo è libera. I prestatori di cura italiani devono fatturare la prestazione al Ministero della Sanità, conformemente alle direttive dell’assicurazione sociale italiana. La Suva non eseguirà più alcun rimborso diretto sia nei confronti dei prestatori di cura sia nei confronti degli assicurati frontalieri italiani che per un motivo o per l’altro hanno anticipato delle spese di cura in Italia.

Come procedere se un frontaliere italiano è vittima di un infortunio non professionale?

L’assicurazione svizzera contro gli infortuni apre in linea di principio il diritto anche a prestazioni assicurative in caso di infortuni non professionali. La garanzia di assicurazione dei costi è anche garantita dall’attestazione E123 la quale sarà trasmessa come nel caso di infortuni professionali assicurati in Svizzera, sia al prestatore di cura che all’assicurato. Quest’ultimo dovrà allora far pervenire l’originale dell’attestazione all’Istituzione competente per le malattie alla quale è iscritto in Italia.

Come procedere per i casi annunciati prima del 01.02.2016?

Anche per questi casi dal 01.02.2016 il pagamento delle fatture avverrà secondo la nuova procedura.

Chi si fa carico di seguire il decorso della guarigione e dell’indennità giornaliera?

La Suva continuerà a seguire il decorso della guarigione e a farsi carico del reinserimento professionale, nonché del pagamento delle indennità giornaliere, ragione per la quale il certificato d’infortunio Lainf dovrà sempre essergli rimesso.

Come procedere se il frontaliere riceve delle fatture direttamente dai prestatori di cura italiani?

Le fatture inviate per errore al frontaliere da prestatori di cura legati al sistema sanitario nazionale italiano, devono essere trasmesse al Ministero della Salute, ossia l’organo di collegamento competente, senza essere pagate. Se il frontaliere paga lui stesso delle fatture, può indicare l’avvenuto pagamento direttamente sulla fattura con le relative coordinate del suo conto bancario ed in seguito inviarla per la verifica e per il rimborso all’organo di collegamento competente. Attenzione: le prestazioni private di regola non sono rimborsate dall’organo di collegamento competente. Le eventuali spese supplementari o franchigie, sono interamente a carico della persona assicurata e non possono essere rimborsate nemmeno dalla Suva. Per questi costi il frontaliere italiano potrebbe opzionalmente concludere un copertura assicurativa privata.

Tale procedura deve essere comunicata a tutti i dipendenti frontalieri italiani attivi presso le aziende.

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