Il congedo paternità è in vigore dal 01.01.2021, introdotto con il nuovo articolo 329g del Codice delle Obbligazioni, che prevede:
“In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.
Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Può essere preso in settimane o in giorni.”
Si tratta di un periodo di congedo di 14 giorni. Il congedo può (non è quindi obbligatorio) essere usufruito nei 6 mesi successivi alla nascita del figli legittimo e se non utilizzato entro tale termine si perde. Inoltre può essere scaglionato in uno o più giorni (interi).
Il beneficiario è il padre (legale) del bambino al momento della nascita (marito, riconoscimento o decisione giudiziaria) e non viene quindi concesso in caso d’adozione.
Il padre che decide di avvelersi del congedo paternità si vedrà riconosciuta un IPG (indennità perdita di guadagno) che è calcolata come l’indennità maternità, cioè l’80% del reddito medio dell’attività professionale, con un massimo di Fr. 196.- al giorno. È necessario fare richiesta alla cassa compensazione competente per l’ottenimento del versamento.
Per avere diritto alle indennità è necessario che il beneficiario:
- sia obbligatoriamente assicurato (almeno nei 9 mesi precedenti alla nascita del figlio) all’AVS
- deve aver lavorato nei 5 mesi precedenti la nascita del diritto
- al momento della nascita essere un salariato (art. 10 LPGA) o avere un contratto di lavoro valido.”
Il nostro studio è a disposizione per consulenze ed eventuale supporto per la gestione del personale.