Vi riportiamo le indicazioni pubblicate dall’Amministrazione Federale – divisione IVA, sui contributi CODID-19.
I contributi COVID-19 dei poteri pubblici sono considerati flussi di mezzi finanziari conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. In considerazione della situazione straordinaria, i contribuenti non devono procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di ottenimento di simili contributi (art. 33 cpv. 1 LIVA).
Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti, la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020.
I contributi COVID-19 devono essere dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA e non alla cifra 200. Le eventuali riduzioni della deduzione dell’imposta precedente operate a causa dell’ottenimento di contributi COVID-19 possono essere annullate con un rendiconto di correzione o di riconciliazione (art. 72 LIVA).