Gli utili derivanti dalla vendita di immobili, siano stabili o terreni, nel Cantone Ticino sono soggetti
alla tassa sugli utili immobiliari (TUI). La Confederazione non assoggetta tale reddito se proviene dalla vendita privata di fondi.
L’onere è a carico del venditore e l’importo viene calcolato in base all’utile realizzato dalla vendita oltre che dalla durata del possesso del fondo.
Al momento del rogito il notaio è tenuto a trattenere un deposito in garanzia TUI che deve essere riversato all’autorità competente entro 30 giorni.
Tale deposito a partire dal 1 gennaio 2016 è stato adeguato come segue:
PERIODO DI PROPRIETA’ | SINO AL 31.12.2015 | DAL 1.1.2016 |
Da oltre 10 anni | 5% del valore di alienazione (VA) | 4% del VA |
Da oltre 5 anni e non oltre 10 anni | 6% del VA | 5% del VA |
Non oltre i 5 anni | 8% del VA | 6.5% del VA |
Il deposito TUI verrà conguagliato con la decisione fiscale definitiva che determina l’utile imponibile e la relativa imposta da pagare.
L’interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti dal conteggio allestito dall’autorità fiscale, è stato portato allo 0.50%