Deposito Tassa Utili Immobiliari

Gli utili derivanti dalla vendita di immobili, siano stabili o terreni, nel Cantone Ticino sono soggetti

alla tassa sugli utili immobiliari (TUI). La Confederazione non assoggetta tale reddito se proviene dalla vendita privata di fondi.

L’onere è a carico del venditore e l’importo viene calcolato in base all’utile realizzato dalla vendita oltre che dalla durata del possesso del fondo.

Al momento del rogito il notaio è tenuto a trattenere un deposito in garanzia TUI che deve essere riversato all’autorità competente entro 30 giorni.

Tale deposito a partire dal 1 gennaio 2016 è stato adeguato come segue:

 

PERIODO DI PROPRIETA’ SINO AL 31.12.2015 DAL 1.1.2016
Da oltre 10 anni 5% del valore di alienazione (VA) 4% del VA
Da oltre 5 anni e non oltre 10 anni 6% del VA 5% del VA
Non oltre i 5 anni 8% del VA 6.5% del VA

 

Il deposito TUI verrà conguagliato con la decisione fiscale definitiva che determina l’utile imponibile e la relativa imposta da pagare.

L’interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti dal conteggio allestito dall’autorità fiscale, è stato portato allo 0.50%

 

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