Effetti del Finanziamento e Ampliamento dell’Infrastruttura Ferroviaria (FAIF) sul calcolo del vantaggio economico relativo all’uso privato del veicolo aziendale

Il limite di CHF 3000 introdotto nella Legge federale sull’imposta federale diretta impone un nuovo conteggio nella dichiarazione fiscale e obblighi per l’allestimento del certificato di salario.

L’utilizzo del veicolo e le conseguenze fiscali

la facoltà di usare il veicolo aziendale per le trasferte private costituisce un vantaggio economico che va attestato nel certificato di salario e imposto nella tassazione del dipendente.

Nel certificato di salario la prestazione gratuita riguardante il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro è attestata con l’apposizione di una crocetta nella casella F (“Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”) mentre per tutte le altre trasferte private il valore della prestazione è aggiunto alla cifra 2.2 (“Quota privata automobile di servizio”) indicando un importo pari allo 0.8% del valore di acquisto del veicolo, IVA esclusa, ma almeno CHF 150 per ogni mese di utilizzo.

L’apposizione della crocetta nella casella F segnala all’autorità di tassazione che i costi relativi alla trasferta domicilio-luogo di lavoro sono sopportati dal datore di lavoro e di conseguenza un’eventuale richiesta di deduzione per spese di trasporto nella dichiarazione di imposta del dipendente sarà negata.

L’informazione fornita dalla casella F del certificato di salario consente di assicurare la parità di trattamento nei confronti dei dipendenti che utilizzano il veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro. Questi ultimi infatti, sopportando i costi del veicolo privato, hanno la facoltà di chiedere e ottenere, a determinate condizioni, la deduzione integrale delle spese di trasporto nella propria dichiarazione di imposta.

Il nuovo limite della deduzione delle spese di viaggio

A partire dal periodo fiscale 2016 la determinazione del vantaggio economico relativo alluso privato del veicolo aziendale si complica. A seguito della votazione popolare del 9 febbraio 2014 con la quale il popolo svizzero ha accolto il progetto sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (cd. FAIF), il 1°gennaio 2016 è entrata in vigore una modifica alla Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) che prevede, nell’ambito della tassazione dei dipendenti, una limitazione della deduzione delle spese di trasporto per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro ad un massimo annuo di CHF 3 000.

La limitazione colpisce la globalità delle spese di trasporto relative alla trasferta domicilio-luogo di lavoro nell’arco del periodo fiscale, sia che si tratti di mezzi di trasporto privati che di mezzi di trasporto pubblici oppure di entrambi utilizzati in combinazione o in periodi diversi dell’anno.

La deducibilità delle spese di trasporto fino all’importo massimo di CHF 3000 è un limite assoluto annuo: è valida quindi anche quando il grado di occupazione è inferiore al 100% o quando il periodo di attività lucrativa e/o di assoggettamento fiscale è inferiore all’anno.

La compilazione del certificato di salario

La percentuale di giorni lavorativi trascorsi in servizio esterno, necessaria per la determinazione del vantaggio economico, è fornita dal datore di lavoro il quale è tenuto ad attestarla alla cifra 15 del certificato di salario. Può essere calcolata tramite il conteggio dei giorni effettivamente trascorsi in servizio esterno oppure utilizzando i valori medi fissati dall’AFC.

Si prega quindi di prestare particolare attenzione alla compilazione del certificato di salario. Per ogni necessità siamo volentieri a disposizione per aiutarvi

Fonte: pubblicazione SUPSI

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