L’Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha deciso di adottare una politica più restrittiva in materia di Imposta Preventiva accentuando in modo significativo il rispetto dei termini previsti dalla legge, senza lasciare alcun margine di manovra al buon senso ed alla sostanza dei fatti.
L’imposta preventiva del 35% è dovuta sui redditi da capitali mobili da azioni, quote sociali in società a garanzia limitata o cooperative, buoni di godimento, e buoni di partecipazione emessi da una persona domiciliata in Svizzera.
Se il debitore della prestazione non rispetta i termini legali previsti per il pagamento dell’imposta preventiva, il destinatario dell’imposta, colui che sopporta il carico fiscale (soggetto fiscale) rischia di non poter beneficiare del recupero in capo alla propria dichiarazione fiscale nei termini previsti.
La prassi applicata fino a qualche mese fa si era mostrata tollerante in merito ai termini entro i quali annunciare i dividendi in procedura di dichiarazione. A seguito di una sentenza del Tribunale Federale l’Amministrazione Federale ha però irrigidito la prassi e pertanto il mancato rispetto dei termini entro i quali annunciare il dividendo distribuito in procedura di dichiarazione implica una rinuncia unilaterale ed irrevocabile del contribuente ad avvalersi della stessa.
Nel settore delle distribuzioni di dividendi operate all’interno di un gruppo, qualora il pagamento dell’imposta preventiva causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. Se soddisfa le condizioni materiali previste per la concessione della procedura di notifica ai sensi dell’articolo 24 segg. dell’ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)1, il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile entro 30 giorni dal momento in cui è sorto il credito fiscale e a notificarlo all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Scaduto questo termine, il diritto di ricorrere alla procedura di notifica si estingue.
Il credito fiscale viene quindi riscosso secondo la procedura ordinaria, per cui l’imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, pagata e trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest’ultima. In tal caso è dovuto di norma anche un interesse di mora, pari attualmente al 5 per cento.
I destinatari della prestazione devono inoltre avere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva nei termini previsti dalla legge e dall’ordinanza. Se l’avente diritto è una persona giuridica, essa deve avere la sua sede in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile e aver correttamente registrato nei loro libri contabili i redditi colpiti dall’imposta. Una contabilizzazione errata causa la perdita al diritto di rimborso.