La stipula di una polizza assicurativa di previdenza vincolata (pilastro 3a) oppure di quella libera (pilastro 3b) hanno effetti e conseguenze fiscali differenti.
Le assicurazioni sulla vita nel pilastro 3a hanno il vantaggio di permettere la deduzione del premio pagato nella dichiarazione fiscale, e non devono quindi essere menzionate nell’ambito della sostanza o del patrimonio. Da notare che il premio annuale pagato sarà deducibile unicamente nel medesimo anno.
Per contro il pilastro 3b, trattandosi di una previdenza libera è parificata ad una polizza sulla vita deve essere dichiarata nella propria dichiarazione fiscale in merito alla sostanza. E’ imponibile il valore di riscatto, compresa la quota di partecipazione alle eccedenze che viene indicato quale valore fiscale nell’attestazione che l’istituto assicurativo rilascia ogni anno. Per questa polizza nessun premio pagato potrà essere dedotto fiscalmente.
Anche il riscatto delle due polizze assicurative di previdenza hanno effetti fiscali opposti. Il riscatto dovrà comunque essere indicato nella propria dichiarazione fiscale nell’anno in cui avviene l’evento:
- La prima (pilastro 3a) al momento del riscatto verrà tassata con una tassazione separata;
- La seconda (pilastro 3b) non verrà assoggettata ad alcuna imposizione;
Nel caso di stipula di una pura assicurazione in caso di decesso o di rendite per incapacità di guadagno, si tratta invece di assicurazione di rischio senza componenti di risparmio. Queste polizze assicurative non sono tassate nell’ambito della sostanza o patrimonio in quanto prive di valore di riscatto.