L’acquisto di immobili in Svizzera da parte di uno straniero

L’acquisto di un immobile da parte di uno straniero è soggetto alla Legge federale “LAFE”, la cui competenza spetta all’autorità cantonale. La Legge “LAFE” sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero limita gli acquisti immobiliari da parte di stranieri.
Quindi ogni negozio giuridico legato ad uno straniero è sempre soggetto ad approvazione “LAFE”.
Prima di acquistare una casa, un appartamento o un fondo è utile e consigliabile il supporto di un professionista locale per le dovute verifiche del caso. La procedura è complessa ed il processo di approvazione può richiedere diversi mesi prima di essere completato.

Le seguenti categorie non sono soggetti alla “LAFE”:
 I cittadini svizzeri, anche quelli in possesso di più nazionalità
 Cittadini degli Stati membri della Comunità Europea con permesso di residenza valido
Non è dunque sufficiente per lo straniero, essere in possesso di un semplice permesso di tipo B, perché questo documento non testimonia il domicilio effettivo e legale della persona nel nostro paese. Un domicilio effettivo che va dimostrato esibendo una serie di documenti che comprovino la reale situazione di residenza e mettere in evidenza stretti legami con il luogo dove intende acquistare la casa. Nel caso di coppie separate, queste sono tenute a presentare copia della sentenza di separazione, mentre se coniugate devono dimostrare il comune domicilio in Svizzera. Il domicilio di un coniuge in un altro stato impedisce pertanto l’acquisto del coniuge domiciliato sul territorio Elvetico.
L’autorizzazione “LAFE” viene generalmente concessa per l’acquisto di una case di villeggiatura che si trovi in una zona turistica, così come viene definita dal Cantone, avente superficie non superiore a 200 mq (calpestabili).
E’ importante inoltre essere consapevoli che vige un sistema di quote sul numero di case per le vacanze annualmente vendute agli stranieri. Una volta che il contingente specificato è stato superato, bisogna attendere l’anno successivo per ottenere l’approvazione.
Da ricordare che l’autorizzazione all’acquisto viene di regola concessa accompagnata da alcuni oneri, quali il divieto di vendere per 5 anni dal giorno dell’acquisto, il divieto di locare a terzi (è ammessa la locazione per brevi periodi: massimo 10 mesi su 12) e l’obbligo di utilizzare personalmente l’oggetto per almeno due settimane all’anno.
Il divieto di vendere non impedisce il passaggio di proprietà nell’ambito di una successione o di una donazione fra coniugi o fra genitori e figli.

Si raccomanda di prendere la approvazione” LAFE” molto seriamente. Le conseguenze della violazione della Lafe sono sostanzialmente le seguenti e riguardano:
 Il diritto amministrativo, per cui l’autorizzazione ottenuta in modo fraudolento viene revocata, con annullamento del negozio giuridico;
 il diritto civile, con l’inefficacia dell’acquisto fintanto che non viene rilasciata l’autorizzazione Lafe;
 di diritto penale, con pene detentive fino a tre anni o una pena pecuniaria con multe fino a chf 50’000.

I dettagli si possono trovare nel seguente articolo pubblicato dall’Ufficio federale di giustizia: Acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(Ufficio Federale di Giustizia).
Inoltre, occorre rilevare che il fatto di possedere un fondo in Svizzera non dà al proprietario il diritto di ottenere un permesso di soggiorno.

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