Da alcuni anni abbiamo assistito e partecipato al trasferimento di imprenditori italiani nell’ambito di nuovi insediamenti e trasferimenti di sede nel nostro territorio.
L’efficienza amministrativa e burocratica del sistema elvetico, la certezza del diritto e la trasparenza fiscale sono elementi non trascurabili ed un biglietto da visita di tutto rispetto per quella che è definita un’attraente relocation.
Alfine di beneficiare dei vantaggi che la Svizzera offre ai nuovi imprenditori e permettere che un trasferimento sede si riveli una nuova opportunità è fondamentale uno studio ed un’analisi approfonditi di ogni singolo caso. Un’operazione di trasferimento sede, infatti, ha un carattere straordinario nella vita di un’azienda.
Nello specifico la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) permette il trasferimento di una società estera in Svizzera, prevedendo che la stessa possa senza liquidazione né nuova costituzione sottoporti al diritto svizzero qualora:
1. Il diritto straniero lo consenta,
2. La stessa società adempia alle condizioni poste dal diritto straniero e
3. L’adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero sia possibile (eventualmente mediante una variazione degli statuti societari)
La legislazione italiana considera residente in Italia una società di capitale se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene la propria sede legale e relativa direzione, la sede amministrativa in tale paese. Le condizioni non sono cumulabili pertanto è necessario che solo una sussista affinché venga considerata residente fiscalmente in Italia.
Per questo motivo è fondamentale che un trasferimento in Svizzera venga attuato per un periodo superiore a 184 giorni all’anno.
Fondamentale è tenere presente che il principio di tax deferral dell’exit tax, che prevede il differimento di tassazione, previsto dall’autorità italiana, non è applicabile per i trasferimenti in uno stato extra UE.
Ne consegue che il trasferimento di sede in Svizzera deve avvenire con il realizzo di tutti i beni aziendali a valori normali con la tassazione delle eventuali plusvalenze generate alla data di trasferimento, come previsto in applicazione dell’ exit tax sul plusvalore latente degli assets.
Si rende pertanto fondamentale analizzare nel dettaglio la situazione alla data di partenza dell’azienda per determinarne i valori di passaggio da uno stato all’altro e le relative conseguenze fiscali.
Per contro nell’ambito della procedura svizzera l’ordinanza del Registro di Commercio richiede una copiosa documentazione a comprova del rispetto delle tre condizioni citate poc’anzi, quali:
• prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico all’estero;
• prova dell’ammissibilità del trasferimento di sede transfrontaliero secondo il diritto estero
• prova che l’adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
• prova che l’ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera;
• nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.
A far data dell’iscrizione a Registro di Commercio svizzero la società sarà a tutti gli effetti un soggetto del diritto svizzero e dovrà adempiere a tutti gli obblighi legali e fiscali di pertinenza.
In modo particolare per quanto attiene le imposte dirette è fondamentale analizzare il bilancio di trasferimento per evitare inique doppie imposizioni. Le Autorità fiscali Cantonale e Federale permettono di ottenere un parere preventivo che consenta di esaminare gli effetti derivati da tale trasferimento.
Non da ultimo, anche l’impatto fiscale generato in capo ai singoli soci richiede una attenta valutazione affinché l’eventuale imposta preventiva del 35% sui dividendi presenti o futuri non si trasformi in un costo a fondo perso che neutralizzi tutti gli sforzi promossi in un trasferimento aziendale di sede.