Registrazione del tempo di lavoro: un obbligo per i datori di lavoro

Desideriamo riprendere un argomento di attualità nell’ambito dei controlli da parte dell’ispettorato del lavoro.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 con la modifica dell’Ordinanza 1 relativa alla Legge sul Lavoro (OLL1), ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di documentare l’orario di lavoro dei suoi dipendenti.

La base giuridica si ritrova nell’art. 46 della legge sul lavoro (LL) e all’articolo 73 OLL1: le imprese devono essere in grado di documentare l’orario di lavoro giornaliero e settimanale dei loro impiegati, compreso il lavoro compensativo e straordinario.

Nel dettaglio, il datore di lavoro deve registrare:

  1. la durata del lavoro effettivamente svolto da ogni dipendente;
  2. i giorni di riposo o di riposo compensativo;
  3. il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora.

Il conteggio delle ore effettuate dagli impiegati deve essere datato e firmato sia dal collaboratore che dal responsabile. Lo stesso dev’essere conservato dalla società. In caso di violazione di questa regola sono possibili diverse sanzioni, che vanno dall’avvertimento alla multa. Nei casi più estremi di violazione del diritto del lavoro, ovvero quando la vita o la salute dei dipendenti sono messe in pericolo, la legge prevede addirittura la chiusura dell’impresa.

Certe professioni sono escluse dalle disposizioni relative all’orario di lavoro e di riposo, se non addirittura non sottoposte del tutto al diritto del lavoro.

Le disposizioni relative alla registrazione dell’orario di lavoro non si applicano nemmeno ai dirigenti.

In ogni caso, nell’ eventualità di lavoro domenicale o notturno, la registrazione dell’inizio e della fine del lavoro resta comunque obbligatoria.

Secondo l’art. 73b OLL 1, è tuttavia possibile una registrazione parziale o semplificata, con soltanto la durata totale del lavoro quotidiano. Questa soluzione è percorribile in presenza di un accordo collettivo tra il datore di lavoro ed i rappresentanti (interni o esterni) dei lavoratori oppure, in assenza di tali rappresentanti, l’accordo di maggioranza dei collaboratori o, per finire, nelle imprese con meno di 50 dipendenti tramite un accordo individuale scritto con gli impiegati in questione.

La legge vigente non definisce quali strumenti di misura debbano essere utilizzati per documentare l’orario di lavoro.

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