L’articolo 102 del Codice Penale Svizzero (CP) che prevede la responsabilità penale anche per le persone giuridiche è entrato in vigore il 1° ottobre del 2003. Nonostante nel nostro cantone ad oggi vi sia stato un solo caso di condanna (in primo grado) di una persona giuridica secondo questo articolo, la sua portata non va sottovalutata per gli Intermediari Finanziari. L’articolo in questione prevede una responsabilità primaria dell’impresa per uno dei seguenti reati previsti al cpv. 2 dell’art. 102 CP:
- Sostegno ad una organizzazione criminale (260 ter CP)
- Finanziamento del terrorismo (260 quinquies CP)
- Riciclaggio di denaro (305 bis CP)
- Corruzione di funzionari pubblici svizzeri o esteri (322 ter e 322 quinquies e 322 septies CP per funzionari esteri)
- Corruzione attiva privata (322 octies CP)
In tutti questi casi l’azienda viene punita anche se la persona che ha commesso l’infrazione fosse identificabile, purché la persona giuridica non abbia preso tutte le misure organizzative necessaire e auspicabili per evitare il reato.
Si pensi ad esempio alla mancanza di un regolamento di organizzazione, di un doppio controllo sulle funzioni chiave, eccetera.
Tutti aspetti che in presenza di un reato tra quelli sopra descritti (la lista è esaustiva) potrebbero comportare anche per la persona giuridica una pena, che non potrà ovviamente essere privativa della libertà ma solo pecuniaria.
L’art. 102 CP prevede inoltre una responsabilità sussidiaria dell’impresa. Tale responsabilità, sulla base del capoverso 1 dell’art. 102, si avvera quando a causa di una carente organizzazione all’interno della persona giuridica risulta essere impossibile risalire alla persona fisica che ha commesso una infrazione del codice penale.
Tale norma ha quindi valenza generale e va a coprire tutte le infrazioni del Codice Penale e non solo quelle previste nel cpv. 2 discusse sopra.
Per restare all’attualità, il primo caso di condanna di una persona giuridica in Ticino risale a qualche mese fa ed ha toccato l’Ente Ospedaliero Cantonale, condannato per carente organizzazione che non ha permesso di identificare l’autore materiale di una serie di iniezioni di un liquido di contrasto contaminato provocanti danni alla salute dei pazienti.
Fonte Newsletter OAD FCT