A partire dal 1.1.2016, entra in vigore la nuova Legge federale sul finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria del 21.06.2013. Le deduzioni applicabili in dichiarazione fiscale per spese di trasporto sono modificate.
Da tale data i lavoratori dipendenti potranno far valere, per l’Imposta Federale Diretta, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro l’importo massimo di CHF 3’000
La nuova disposizione è applicabile sia per le spese di trasporto sostenute con un veicolo privato sia per quelle sostenute con un mezzo pubblico.
Il limite di CHF 3’000 equivale:
- Alle spese effettive sostenute con il veicolo privato, se il domicilio dista al massimo una decina di km dal luogo di lavoro
- Solo in parte all’abbonamento generale di 2. Classe per le spese con mezzi pubblici
Imposta Cantonale:
A livello cantonale per il momento il Canton Ticino ha mantenuto la prassi invariata, ovvero:
- Deduzione spese di trasporto effettive per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro
- Uso di un veicolo privato permesso solo se motivato (assenza di mezzi pubblici, distanza notevole da una fermata di un mezzo pubblico, uso del veicolo per motivi professionali, ecc.)
Qualora un dipendente usufruisse di un’auto aziendale senza limitazioni d’uso nel certificato di salario bisognerà crociare la casella preposta. Oltre a ciò è necessario indicare il vantaggio privato dell’uso della suddetta auto in base alla prassi in vigore e segnalare la percentuale del servizio esterno del dipendente.
Per un dipendente con auto aziendale senza limitazioni d’uso e senza giorni di servizio esterno, la situazione che ne consegue è:
- Nessuna deduzione per spese di trasporto né per l’imposta cantonale né per quella federale;
- Per l’imposta federale bisognerà esporre il vantaggio dell’uso veicolo