Informazioni sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza dal 1° gennaio 2019

Nel quadro della revisione parziale della legge sull’IVA (LIVA) si intende equiparare le aziende estere attive nella vendita per corrispondenza alle imprese con sede in Svizzera. Attualmente la disparità di trattamento è dovuta al fatto che, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate con un valore d’imposta inferiore o pari a 5 franchi (cosiddetti piccoli invii) l’IVA non è riscossa.

L’acquirente può quindi ottenere piccoli invii dall’estero senza l’aggravio dell’IVA, mentre le forniture di beni identici acquistata presso un venditore per corrispondenza svizzero o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro dei contribuenti IVA soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Dal 1° gennaio 2019 sarà introdotto un nuovo quadro giuridico per i venditori per corrispondenza che realizzano con i piccoli invii una cifra d’affari annua pari o superiore a 100.00 CHF. Le forniture di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100.00 CHF sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, agli diventa contribuente in Svizzera e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L’assoggettamento nasce nel momento in cui la cifra d’affari di 100.00 CHF è raggiunta.

In pratica:

Chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno Chf. 100’000 è assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi al registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, se si presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.

L’impresa di vendita per corrispondenza svizzera o estera che adempie le condizioni dell’assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC). L’impresa estera che intende vendere per corrispondenza e dovrà designare un rappresentante fiscale con sede sul territorio svizzero, affinché lo rappresenti davanti all’autorità nell’adempimento dei suoi obblighi. Dovrà inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale illimitata emessa da una banca con sede in Svizzera o forniture un deposito in contanti, calcolata secondo la cifra d’affari che l’azienda realizza.

Siamo volentieri a disposizione per approfondire il tema e valutare come procedere nel rispetto delle norme vigenti.

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