IVA – Assoggettamento delle imprese estere

Nel corso del mese di novembre 2014 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell’Ordinanza concernente l’assoggettamento delle imprese estere ai fini IVA con effetto 1° gennaio 2015.

Per le imprese estere che eseguono forniture sul territorio svizzero e che sono soggette all’imposta sull’acquisto, vi sarà l’obbligo di assoggettamento all’IVA se la loro cifra d’affari in Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein) ammonta almeno a CHF 100’000.- annui.

In questi parametri rientrano ora anche le aziende del settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile e nei rami accessori all’edilizia.

Anche le aziende che eseguono forniture su contratti d’appalto (fornitura e montaggio di beni) in territorio svizzero sono assoggettate all’IVA sempre se conseguono una cifra d’affari annua determinante di CHF 100’000.-

L’impresa estera è tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede in Svizzera.

Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all’AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni), l’impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o fornire un deposito in contanti.

La società estera sarà tenuta all’allestimento di una contabilità dedicata ai fini IVA ed all’allestimento dei rendiconti trimestrali.

L’iscrizione al registro IVA non avrà alcuna conseguenza fiscale, ma sarà vincolante per l’ottenimento dei permessi temporanei di lavoro.

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