L’entrata in vigore di nuove normative sulla trasparenza in materia di persone giuridiche ed azioni al portatore hanno irrevocabilmente e rapidamente modificato lo scenario ell’anonimato degli azionisti di società di capitali.
Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato la legge federale concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012
Con effetto 1. Luglio 2015 entrano perciò in vigore l’adeguamento del Codice delle obbligazioni (di seguito CO) che ha lo scopo di favorire la trasparenza delle persone giuridiche non quotate, introducendo l’obbligo di annuncio per gli azionisti.
Ad ogni nuovo acquisto di titoli al portatore l’azionista deve comunicare alla società entro 30 giorni l’avvenuto acquisto con l’obbligo di identificarsi.
Secondo le nuove regole è necessario identificare un azionista che detenga una partecipazione nella società a partire dal 25% dei diritti di voto o del capitale, o se la società è controllata in altro modo da una o più persone fisiche.
Secondo le nuove norme del CO (art 697 e seguenti) i diritti sociali, quali il diritto di voto, inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annuncio sono sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali obblighi. Non di meno tali norme prevedono che l’azionista può far valere i diritti patrimoniali, quali il diritto a percepire i dividendi, soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annuncio. In caso contrario, i diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.
L’articolo 3 capoverso 1 delle disposizioni transitorie, mantiene lo stesso termine mensile per far valere l’annuncio secondo gli articoli 697i capoverso 1 e 697j capoverso 1 CO a partire dall’entrata in vigore. Il capoverso 2 dell’articolo 3 delle stesse disposizioni transitorie, introduce invece un “periodo di grazia” rispetto a quanto previsto all’articolo 697m CO, in quanto contempla un termine di sei mesi dall’entrata in vigore (ossia il 31 dicembre 2015) per la decadenza dei diritti patrimoniali in caso di mancato annuncio.
Questo significherebbe che dall’entrata in vigore della legge (ossia il 1. Luglio 2015) in caso di mancato annuncio entro la fine del mese di luglio 2015, i diritti sociali di quegli azionisti che sono già titolari di azioni al portatore o di quegli azionisti che hanno già una partecipazione che raggiunge o supera il 25%, sarebbero sospesi e i diritti patrimoniali non potrebbero essere fatti valere.
Il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge varrebbe solo per la decadenza dei diritti patrimoniali prevista dall’articolo 697m capoverso 1 CO.
Sempre secondo questa lettura del testo di legge, l’esercizio di diritti di voto da parte di quegli azionisti che non hanno effettuato l’annuncio summenzionato, avrebbe quale conseguenza l’annullabilità di eventuali delibere assembleari e la responsabilità in capo al Consiglio di amministrazione, che è chiamato a provvedere affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare (articolo 697m capoverso 4 CO).
Tale lettura del testo di legge non è condivisa però dalla dottrina maggioritaria, che vuole applicare anche agli obblighi di annuncio il termine di sei mesi previsto nelle disposizioni transitorie per la decadenza dei diritti patrimoniali