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AVS -21, novità contributive dal 1 gennaio 2024

Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e continuano a esercitare un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG, ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano di una franchigia di 16 800 franchi all’anno, sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti soltanto sulla parte del reddito che eccede i 16 800 franchi all’anno.

I salariati hanno tuttavia la possibilità di rinunciare all’applicazione della franchigia, affinché i contributi vengano conteggiati sull’intero salario. In questo modo possono eventualmente acquisire il diritto a una rendita più elevata (grazie alla compensazione di lacune contributive e assicurative o all’aumento del reddito annuo medio determinante);

La franchigia si applica anche nell’ipotesi in cui:

– l’avente diritto eserciti, nello stesso tempo, un’attività lucrativa indipendente e una salariata;

– l’avente diritto svolga più attività distinte remunerate separatamente da più organi del medesimo datore di lavoro e per le quali vengono effettuati conteggi separati  con la cassa di compensazione, la franchigia è applicabile a ciascuno dei salari versati;

– se una persona lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è applicata separatamente a ogni rapporto di lavoro. Anche la decisione sull’applicazione o meno della franchigia può essere presa separatamente per ogni rapporto di lavoro.

I salariati che desiderano rinunciare all’intera franchigia, versando pertanto i contributi sull’intero salario, devono comunicarlo al loro datore di lavoro al più tardi:

• al pagamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, oppure

• per gli anni seguenti, fino al pagamento del primo salario di ciascuno degli anni civili successivi.

Se il lavoratore non contesta l’applicazione della franchigia, al momento del versamento del salario, vale come consenso alla stessa.

La decisione vale per il singolo datore di lavoro e per anno civile. Si rinnova automaticamente l’anno civile successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro una decisione diversa.

Se l’attività dura meno di un anno la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato.

Potete trovare tutte le informazioni in relazione alle singole tematiche e alle casistiche delle novità introdotte dalla riforma 21 dell’AVS sul sito dell’Amministrazione Federale delle contribuzioni AFC ai seguenti link:

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

L’autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

Una recente pubblicazione è apparsa sul sito della divisione della giustizia del Canton Ticino, in merito all’autorizzazione per l’attività di cambio nell’ambito dell’esercizio delle professioni di fiduciario.

Secondo il regolamento che disciplina l’attività di cambio e l’art. 1 cpv. 1 bis della Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, gli uffici e i negozi con cambiavalute necessitano della apposita autorizzazione cantonale.

Pertanto coloro che ne sono sprovvisti saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro il termine del 30 aprile 2024.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione ulteriore si rendesse necessaria.

Nuove aliquote IVA

Egregi Signori,

con l’ approvazione del Decreto Federale AVS 21 di stabilizzazione dell’ AVS del 25 febbraio 2022, previsto al fine di sopperire al deficit dell’ AVS mediante l’aumento dell’ IVA del 0,4 % è stata approvata anche la modifica di tutte le aliquote IVA in Svizzera.

Dal 1 gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove aliquote dell’imposta sul valore aggiunto come segue:

Come per tutte le novità normative sorge il problema di come comportarsi durante il periodo transitorio da una fase temporale all’altra.

In via generale possiamo affermare che il momento determinante per stabilire l’aliquota applicabile è il momento in cui viene effettuata la prestazione o erogato il servizio, indipendentemente dalla data di fatturazione o dall’arrivo del pagamento.

In particolare bisognerà vagliare i casi di prestazioni periodiche (es. abbonamenti) e prestazioni future, cioè quei casi in cui il momento della fatturazione puó non coincidere con il momento della prestazione.

Pertanto si raccomanda di delimitare correttamente i mandati in corso d’ esecuzione alla fine del 2023 con fatture parziali e in stati di situazioni (ad es: settore edilizia) e ove non si è in grado di documentare esattamente il periodo della prestazione utilizzare, nel dubbio, le nuove aliquote.

In ogni caso potete trovare tutte le informazioni in relazione alle singole tematiche e casistiche sull’aumento delle aliquote e la relativa prassi amministrativa sul sito dell’Amministrazione Federale delle contribuzioni AFC al seguente link:

Info IVA 19 «Aumento delle aliquote d’imposta dal 1º gennaio 2024» pubblicata il 7 febbraio 2023

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Il nuovo Accordo Svizzera – Italia sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1974.

Il 18 luglio 2023 gli Stati di Italia e Svizzera hanno quindi proclamato ufficialmente, tramite uno scambio di lettere, l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”

I “nuovi frontalieri” sono coloro che:

  • non hanno mai svolto attività lucrativa dipendete in Svizzera nel periodo tra il 31.12.2018 e il 17 luglio 2023
  • hanno richiesto o richiederanno un permesso di lavoro di tipo G con rientro giornaliero dal 18 luglio 2023 in poi.

Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera.

In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

I frontalieri “fuori fascia” e i frontalieri detentori di permesso G con rientro settimanale

Teniamo a precisare che a decorrere dal 01 gennaio 2025 per i dati fiscali relativi all’anno 2024, l’Ufficio dell’Imposta alla Fonte invierà annualmente all’Agenzia delle Entrate in Italia tutti i dati fiscali necessari per l’allestimento delle dichiarazioni fiscali anche dei frontalieri “fuori fascia” e per i frontalieri detentori di permesso G con rientro settimanale.

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