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Nuova legge sulla protezione dei dati

Il 1 settembre 2023 è entrata in vigore la nuova LPD (Nuova legge sulla protezione dei dati):

L’Unione Europea, già nel 2016, aveva introdotto un Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR), concedendo un termine di due anni per l’adeguamento.

L’applicazione di tale regolamento inevitabilmente ha effetti per la Svizzera la quale deve uniformarsi alla normativa europea per assicurare la libera circolazione dei dati nei confronti dei paesi dell’Unione.

L’era della informatizzazione e della digitalizzazione sempre in continua evoluzione e accelerazione comporta una diffusione dei dati personali tale per cui gli stessi sono costantemente esposti ai rischi quali: divulgazione, modificazione, intercettazione o soppressione da parte di terzi.

Di qui l’urgenza e la necessità di una nuova legge che tuteli i dati della persona fisica (il cliente, il dipendente, il fornitore ecc.) oggetto del trattamento;

per “dato” si intende ogni informazione con la quale una persona puó essere identificato: il nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, caratteristiche fisiche, fisiologiche, genetiche, psichiche, economiche, culturali o sociali.

Tuttavia un soggetto puó essere identificato anche con altri dati degni di una protezione piú rilevante e per questo detti “sensibili”: la salute, le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, l’appartenenza ad una razza o a un’etnia, dati genetici o biometrici… ecc.

Ebbene, la nuova legge introduce importanti novità:

– riconosce dei nuovi diritti alle persone fisiche, in primis il diritto di essere preventivamente informate sul trattamento di tutti i dati, senza distinzione tra sensibili e non sensibili;

– prevede l’ipotesi di trattamento automatizzato dei dati mediante profilazione (intesa come l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in base al loro comportamento)

– richiede un annuncio tempestivo all’autorità competente in caso di violazione.

L’entrata in vigore di questa legge e delle relative ordinanze comporta un’evoluzione per il diritto svizzero nonché un impegno non indifferente per le imprese le quali sono gravate da una serie di adempimenti.

Per ogni supporto relativo alle organizzazioni e implementazioni aziendali siamo a disposizione.

Riferimenti normativi:

Regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR)

Nuova legge sulla protezione dei dati (nLPD)

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD)

Imposta preventiva: modifiche a partire dal 1° gennaio 2023 relative alla procedura di notifica all’interno di un gruppo

La procedura di notifica all’interno di un gruppo sarà consentita a partire dal 1° gennaio 2023 per le partecipazioni pari o superiori al 10% ed estesa a tutte le persone giuridiche. L’autorizzazione preventiva alla procedura di notifica a livello internazionale è valida per cinque anni.

A partire dal 1° gennaio 2023, l’ambito di applicazione della procedura di notifica sarà esteso (cfr. Ordinanza del 4 maggio 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva; RU 2022 307). Questa procedura di notifica all’interno di un gruppo sarà consentita per le partecipazioni pari o superiori al 10% e per tutte le persone giuridiche che detengono tale partecipazione qualificata. Inoltre, l’autorizzazione richiesta in ambito internazionale per applicare la procedura di notifica avrà una validità di cinque anni, anziché tre. 

Richiamo dei principi generali

Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un’imposta preventiva sui redditi da capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro, sulle vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e sulle prestazioni assicurative.

Nel caso di redditi da beni mobili soggetti all’imposta preventiva, il credito d’imposta sorge nel momento in cui la prestazione imponibile è esigibile (cfr. art. 12 cpv. 1 della legge federale del 13.10.1965 sull’imposta preventiva [LIP]). Ai sensi dell’art. 16 capoverso 1 lettera c LIP, l’imposta preventiva scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale.

Una caratteristica del sistema dell’imposta preventiva è che la riscossione di tale imposta avviene in forma anonima e l’identità del contribuente non viene rivelata alle autorità fiscali fino a quando il richiedente non presenta una domanda di rimborso dell’imposta preventiva.

Nel caso di prestazioni (dividendi e prestazioni valutabili in denaro) pagate all’interno di un gruppo, il contribuente può essere autorizzato ad adempiere al suo obbligo fiscale attraverso la notifica della prestazione imponibile invece di pagare l’imposta. Se il contribuente soddisfa i requisiti materiali per questa procedura (di notifica), deve dichiarare la prestazione imponibile entro 30 giorni dall’insorgere della pretesa fiscale e comunicarla all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La procedura di notifica è possibile sia a livello svizzero che a livello internazionale. 

Richiamo di alcuni elementi pratici relativi alla procedura di notifica

Secondo la giurisprudenza consolidata, la procedura di dichiarazione è ammissibile a livello svizzero se non ci sono dubbi sul diritto al rimborso. Se non vi è alcun diritto al rimborso – o se vi sono dubbi su tale diritto – la procedura di notifica deve essere rifiutata e l’imposta preventiva deve essere riscossa secondo la procedura ordinaria (ossia pagando l’imposta). In questo caso, al debitore della prestazione imponibile saranno addebitati gli interessi di mora sull’imposta dovuta dalla data di scadenza fino al pagamento. 

Una notifica tardiva di una prestazione imponibile ai fini dell’imposta preventiva non comporta la perdita del diritto di richiedere l’applicazione della procedura di notifica se sono soddisfatte le condizioni materiali per la sua concessione. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini di legge può essere punito con una multa ai sensi dell’articolo 64 LIA.

Disposizione transitoria

Il testo dell’ordinanza è determinante per le modifiche che verranno apportate alla procedura di notifica (a livello nazionale e internazionale). Di conseguenza, per le domande (moduli) presentate fino al 31 dicembre 2022 incluso, si applicherà ancora la legge vigente.

In questo caso, il legislatore prevede la data di presentazione della domanda come criterio per l’applicazione della vecchia o della nuova legge. Pertanto, la data del timbro postale è determinante.

pubblicazione AFC

Nuovi salari minimi nei contratti normali di lavoro dal 1° gennaio 2023

I contratti normali di lavoro (CNL) ai sensi dell’art. 360a del CO emanati dal Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione, prevedono che:
i salari minimi sono adeguati a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro di riferimento, mentre quelli dei CNL non vincolati a un contratto collettivo di lavoro di riferimento sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre;
considerati:
la variazione tra l’indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2020) di novembre 2021 e novembre 2022 pari al 3% (nov. 2021=101.6 e nov. 2021=104.6);
i salari stabiliti per il 2023 dal contratto collettivo per gli impiegati di commercio nell’economia ticinese fissati in:

• impiegato generico fr. 20.36
• impiegato operativo fr. 22.02
• impiegato responsabile fr. 25.00

L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro comunica che dal 1° gennaio 2023 i salari minimi dei contratti normali di lavoro sono stati modificati. Gli importi salariali per ogni CNL di tutti i settori soggetti a tali aumenti sono pubblicati dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Il nostro studio potrà assistervi per verifiche ed adeguamenti.

cit. pubblicazione Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Obbligo di annunciare i posti vacanti

Il Dipartimento Federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha approvato l’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio dei posti vacanti per il 2023. L’elenco, valido per i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione è pari o superiore al 5%, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Il DEFR aggiorna l’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio nel quarto trimestre di ogni anno. L’elenco viene pubblicato in un’ordinanmza del DEFR ed è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. L’unico criterio che determina l’assoggettamento di un genere di professione all’obbligo di annuncio è il tasso di disoccupazione in quel genere di professione. I singoli tassi sono calcolati a livello nazionale sulla base di una media di dodici mesi nei generi di professioni della nomenclatura svizzera delle professioni dell’Ufficio federale di Statistica (UST).

Nel 2021 e nel 2022, gli elenchi delle professioni soggette all’obbligo di annuncio avevano dovuto essere ampliati a causa dell’aumento della disoccupazione, mentre invece nel 2023 i generi di professione soggetti all’obbligo di annuncio tornano a diminuire notevolmente. Ad esempio, la tipologia professionale degli assistenti alle vendite, che contano quasi 150’000 dipendenti, a partire dal 2023 non sarà più soggetta all’obbligo di annuncio. Inoltre, alcune tipologie professionali riconducibili al settore della ristorazione (professionisti dei servizi, baristi e cuochi) a partire dal 2023 non saranno più soggette a registrazione obbligatoria. L’ambito di applicazione dell’obbligo di annuncio è stimato con la quota di occupati che esercitano professioni sogge3tte all’obbligo di annuncio. Nel 2022 circa il 20% di occupati lavoravano nei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio, questo tasso corrisponde a 8% nel 2023.

I generi di professione soggetti all’obbligo di annuncio per il 2023 sono consultabili sul sito:

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht/stellenmeldepflicht-ab-2023.html

pubblicato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca il 30.11.2022

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