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Novità fiscali in materia di interessi sulle imposte

Al Dipartimento Federale delle Finanze è delegata la facoltà di stabilire gli interessi moratori e rimuneratori nelle rispettive leggi ed ordinanze in materia di tasse e di imposte.

La nuova ordinanza del DFF sui tassi d’interesse del 25 giugno scorso entrerà in vigore il 1.1.2022 e uniformerà gli interessi moratori e rimuneratori sulle eccedenze d’imposta da restituire delle seguenti imposte e tasse:

* dazi
* IVA
* tasse di bollo
* imposta federale diretta
* imposta preventiva
* imposta sugli autoveicoli
* imposta sul tabacco
* imposta sulla birra
* imposta sugli oli minerali
* tassa sul traffico pesante
* imposta sulle bevande distillate

L’interesse moratorio e quello rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire verrà stabilito di anno in anno, ma per il 2022 è stato fissato al 4%.
Nessun interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari sarà riconosciuto.


Legge sul Salario Minimo

Dal 1.1.2021 è entrata in vigore della Legge sul Salario Minimo (LSM), rendendo il Ticino il terzo Cantone, dopo Neuchatel e Giura, ad introdurre un salario minimo cantonale che avrà effetto a partire dal 1.12.2021

La Legge Cantonale sul salario minimo, introdotta per assicurare un tenore di vita dignitoso a tutti i cittadini del Cantone, ha un applicazione limitata al solo territorio del Canton Ticino e prevede che siano sottoposti tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone stesso e che non siano già regolati da Contratti Collettivi di Lavoro o Contratti Normali di Lavoro vigenti.

Al fine di permettere alle aziende di adeguarsi gradualmente a questa novità legislativa, è stato previsto un periodo transitorio con durata fino alla fine del 2024. In questo periodo, i contratti di lavoro dovranno essere adeguati a quanto previsto dall’art. 11 LSM:

entro il 31.12.2021, il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra la soglia inferiore di Fr. 19.00 e quella superiore di Fr. 19.50;

entro il 31.12.2023, il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra la soglia inferiore di Fr. 19.50 e quella superiore di Fr. 20.00;

entro il 31.12.2024, il salario minimo orario lordo deve essere compreso in un intervallo tra la soglia inferiore di Fr. 19.75 e quella superiore di Fr. 20.25.

Dopo il periodo transitorio, il Consiglio di Stato fisserà all’inizio di ogni anno, per Decreto, il salario minimo orario lordo di riferimento.

Chiunque violi la presente Legge è punito con una multa fino a 40’000.- Fr, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice Penale commini una pena più grave.

I salari minimi applicabili alle singole aziende sono differenziati per ramo economico. Il ramo economico di appartenenza è definito in base al codice NOGA attribuito dall’Ufficio Federale di Statistica alla costituzione della società.

Il nostro studio potrà assistervi sia per verifiche ed accertamenti.

Recupero imposte alla fonte estere

In data 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la modifica dell’Ordinanza sul Computo di imposte alla fonte estere.

Questa prevede che il rimborso e/o recupero di imposte estere è accordato se l’importo é superiore a Chf 100.-

Fino al 31.12.2019 infatti tale rimborso e/o recupero era permesso già a partire da Chf 50.-  

Rimane comunque riservata l’approvazione in via definitiva da parte dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni a norma dell’Ordinanza CGI.

Canone radiotelevisione

Riportiamo alcune novità a partire dal 2021 secondo la Legge Federale sulla radiotelevisione.

Sono assoggettate al canone (RS 784.40) le imprese (con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera) che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA e realizzano una cifra d’affari annua complessiva di almeno 500 000 franchi (IVA esclusa). È determinante la cifra d’affari complessiva dichiarata alla cifra 200 del rendiconto IVA (dedotte le diminuzioni della controprestazione). A partire dal periodo di riscossione 2021 le società semplici non sono più considerate imprese e non sono pertanto assoggettate al canone. 

Non sono invece assoggettate al canone le imprese senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera).

Rientra nella cifra d’affari complessiva quella realizzata a livello mondiale dall’impresa, indipendentemente dalla sua qualifica fiscale nell’ambito dell’IVA. Vi rientra quindi anche la cifra d’affari relativa a prestazioni escluse o esentate dall’IVA.

Le imprese assoggettate all’IVA che realizzano una cifra d’affari annua complessiva inferiore a 500 000 franchi non devono pagare il canone. Funge da base di calcolo la cifra d’affari complessiva dell’anno precedente.

Il nostro studio è sempre disponibile per una consulenza o supporto nell’allestimento dei rendiconti IVA

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