Al Dipartimento Federale delle Finanze è delegata la facoltà di stabilire gli interessi moratori e rimuneratori nelle rispettive leggi ed ordinanze in materia di tasse e di imposte.
La nuova ordinanza del DFF sui tassi d’interesse del 25 giugno scorso entrerà in vigore il 1.1.2022 e uniformerà gli interessi moratori e rimuneratori sulle eccedenze d’imposta da restituire delle seguenti imposte e tasse:
* dazi
* IVA
* tasse di bollo
* imposta federale diretta
* imposta preventiva
* imposta sugli autoveicoli
* imposta sul tabacco
* imposta sulla birra
* imposta sugli oli minerali
* tassa sul traffico pesante
* imposta sulle bevande distillate
L’interesse moratorio e quello rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire verrà stabilito di anno in anno, ma per il 2022 è stato fissato al 4%.
Nessun interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati volontari sarà riconosciuto.