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Contributi COVID-19 – IVA

Vi riportiamo le indicazioni pubblicate dall’Amministrazione Federale – divisione IVA, sui contributi CODID-19.

I contributi COVID-19 dei poteri pubblici sono considerati flussi di mezzi finanziari conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. In considerazione della situazione straordinaria, i contribuenti non devono procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di ottenimento di simili contributi (art. 33 cpv. 1 LIVA).

Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti, la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020.

I contributi COVID-19 devono essere dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA e non alla cifra 200. Le eventuali riduzioni della deduzione dell’imposta precedente operate a causa dell’ottenimento di contributi COVID-19 possono essere annullate con un rendiconto di correzione o di riconciliazione (art. 72 LIVA).

CONGEDO PATERNITA’ dal 1.1.2021

Il congedo paternità è in vigore dal 01.01.2021, introdotto con il nuovo articolo 329g del Codice delle Obbligazioni, che prevede:

“In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Può essere preso in settimane o in giorni.”

Si tratta di un periodo di congedo di 14 giorni. Il congedo può (non è quindi obbligatorio) essere usufruito nei 6 mesi successivi alla nascita del figli legittimo e se non utilizzato entro tale termine si perde. Inoltre può essere scaglionato in uno o più giorni (interi).

Il beneficiario è il padre (legale) del bambino al momento della nascita (marito, riconoscimento o decisione giudiziaria) e non viene quindi concesso in caso d’adozione.

Il padre che decide di avvelersi del congedo paternità si vedrà riconosciuta un IPG (indennità perdita di guadagno) che è calcolata come l’indennità maternità, cioè l’80% del reddito medio dell’attività professionale, con un massimo di Fr. 196.- al giorno. È necessario fare richiesta alla cassa compensazione competente per l’ottenimento del versamento.

Per avere diritto alle indennità è necessario che il beneficiario:

  • sia obbligatoriamente assicurato (almeno nei 9 mesi precedenti alla nascita del figlio) all’AVS
  • deve aver lavorato nei 5 mesi precedenti la nascita del diritto
  • al momento della nascita essere un salariato (art. 10 LPGA) o avere un contratto di lavoro valido.”

Il nostro studio è a disposizione per consulenze ed eventuale supporto per la gestione del personale.

Recupero Imposta preventiva in caso di successione

In futuro gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel loro Cantone di domicilio. Questa modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, è stata decisa dal Consiglio federale nella seduta del 3 febbraio 2021.

Attualmente, il rimborso dell’imposta preventiva agli eredi è di competenza dell’ultimo Cantone di domicilio del defunto. In futuro in caso di un’eredità non ancora divisa gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel loro Cantone di domicilio. In questo modo, nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell’imposta preventiva.

A questo proposito il Consiglio federale ha svolto una consultazione che si è conclusa il 23 marzo 2020. 21 dei Cantoni che hanno partecipato hanno accolto con favore questa modifica, con e in parte senza riserve, mentre tre Cantoni l’hanno respinta.

Nella stessa consultazione il Governo ha proposto che in futuro le istanze di rimborso presentate da funzionari svizzeri all’estero siano esaminate dai Cantoni anziché dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come avviene attualmente. A seguito del riscontro negativo ottenuto nella consultazione, il Consiglio federale rinuncia a questa modifica.

cit. pubblicazione AFC 3.2.2021

Sostegni Finanziari – COVID

La Confederazione ha sviluppato lo strumento dei casi di rigore per sostenere le imprese attive nei settori più colpiti della pandemia, attraverso i Cantoni.  

Ecco le informazioni base destinato agli imprenditori per conoscere lo strumento e per preparare la necessaria documentazione per avviare la procedura di richiesta.

Lo strumento dei casi di rigore si rivolge alle imprese individuali, alle società di persone o alle persone giuridiche con sede in Ticino (in seguito denominate imprese), costituite prima del 1° marzo 2020, con una cifra d’affari annuale minima di CHF 50’000 e che rispettano i criteri per essere considerate caso di rigore. Cambiamenti di proprietà, modifiche della forma giuridica o fusioni avvenute dopo il 1° marzo 2020 non escludono l’accesso ai casi di rigore.

Il programma “casi di rigore” è stato attivato per sostenere le imprese nella copertura dei costi fissi (tra cui rientrano ad esempio gli affitti, i leasing e gli oneri finanziari). Esso si aggiunge alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di guadagno Corona, che permettono di coprire parte dei costi del personale.

Le imprese chiuse per ordine dell’autorità per più di 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 sono considerate automaticamente come casi di rigore, senza dover dimostrare una perdita della cifra d’affari. In questo caso si parla di casi di rigore “agevolati”.

Le imprese attive nei settori particolarmente colpiti dalla pandemia (così come definiti nel decreto esecutivo) e che hanno subito un calo della cifra d’affari annua, in un periodo di 12 mesi consecutivi compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 40% rispetto alla cifra d’affari media annua del periodo 2018-2019 sono invece considerate casi di rigore “ordinari”.

Quali settori sono interessati ::

  • Negozi e mercati all’aperto
  • Ristoranti e bar
  • Discoteche e sale da ballo
  • Attività sportive per il benessere e di intrattenimento e di divertimento
  • Agenzie di viaggio
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)
  • Trasporti terrestri non regolari

Il presente estratto e le linee guida sono riprese dal sito del Cantone Ticino, ma siamo a disposizione per supportare le aziende che necessitano della certificazione di un revisore abilitato ASR per tale procedura.

https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/

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