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CONGEDO PATERNITA’ dal 1.1.2021

Il congedo paternità è in vigore dal 01.01.2021, introdotto con il nuovo articolo 329g del Codice delle Obbligazioni, che prevede:

“In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Può essere preso in settimane o in giorni.”

Si tratta di un periodo di congedo di 14 giorni. Il congedo può (non è quindi obbligatorio) essere usufruito nei 6 mesi successivi alla nascita del figli legittimo e se non utilizzato entro tale termine si perde. Inoltre può essere scaglionato in uno o più giorni (interi).

Il beneficiario è il padre (legale) del bambino al momento della nascita (marito, riconoscimento o decisione giudiziaria) e non viene quindi concesso in caso d’adozione.

Il padre che decide di avvelersi del congedo paternità si vedrà riconosciuta un IPG (indennità perdita di guadagno) che è calcolata come l’indennità maternità, cioè l’80% del reddito medio dell’attività professionale, con un massimo di Fr. 196.- al giorno. È necessario fare richiesta alla cassa compensazione competente per l’ottenimento del versamento.

Per avere diritto alle indennità è necessario che il beneficiario:

  • sia obbligatoriamente assicurato (almeno nei 9 mesi precedenti alla nascita del figlio) all’AVS
  • deve aver lavorato nei 5 mesi precedenti la nascita del diritto
  • al momento della nascita essere un salariato (art. 10 LPGA) o avere un contratto di lavoro valido.”

Il nostro studio è a disposizione per consulenze ed eventuale supporto per la gestione del personale.

Recupero Imposta preventiva in caso di successione

In futuro gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel loro Cantone di domicilio. Questa modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, è stata decisa dal Consiglio federale nella seduta del 3 febbraio 2021.

Attualmente, il rimborso dell’imposta preventiva agli eredi è di competenza dell’ultimo Cantone di domicilio del defunto. In futuro in caso di un’eredità non ancora divisa gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti dall’eredità nel loro Cantone di domicilio. In questo modo, nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell’imposta preventiva.

A questo proposito il Consiglio federale ha svolto una consultazione che si è conclusa il 23 marzo 2020. 21 dei Cantoni che hanno partecipato hanno accolto con favore questa modifica, con e in parte senza riserve, mentre tre Cantoni l’hanno respinta.

Nella stessa consultazione il Governo ha proposto che in futuro le istanze di rimborso presentate da funzionari svizzeri all’estero siano esaminate dai Cantoni anziché dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come avviene attualmente. A seguito del riscontro negativo ottenuto nella consultazione, il Consiglio federale rinuncia a questa modifica.

cit. pubblicazione AFC 3.2.2021

Sostegni Finanziari – COVID

La Confederazione ha sviluppato lo strumento dei casi di rigore per sostenere le imprese attive nei settori più colpiti della pandemia, attraverso i Cantoni.  

Ecco le informazioni base destinato agli imprenditori per conoscere lo strumento e per preparare la necessaria documentazione per avviare la procedura di richiesta.

Lo strumento dei casi di rigore si rivolge alle imprese individuali, alle società di persone o alle persone giuridiche con sede in Ticino (in seguito denominate imprese), costituite prima del 1° marzo 2020, con una cifra d’affari annuale minima di CHF 50’000 e che rispettano i criteri per essere considerate caso di rigore. Cambiamenti di proprietà, modifiche della forma giuridica o fusioni avvenute dopo il 1° marzo 2020 non escludono l’accesso ai casi di rigore.

Il programma “casi di rigore” è stato attivato per sostenere le imprese nella copertura dei costi fissi (tra cui rientrano ad esempio gli affitti, i leasing e gli oneri finanziari). Esso si aggiunge alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di guadagno Corona, che permettono di coprire parte dei costi del personale.

Le imprese chiuse per ordine dell’autorità per più di 40 giorni a partire dal 1° novembre 2020 sono considerate automaticamente come casi di rigore, senza dover dimostrare una perdita della cifra d’affari. In questo caso si parla di casi di rigore “agevolati”.

Le imprese attive nei settori particolarmente colpiti dalla pandemia (così come definiti nel decreto esecutivo) e che hanno subito un calo della cifra d’affari annua, in un periodo di 12 mesi consecutivi compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 40% rispetto alla cifra d’affari media annua del periodo 2018-2019 sono invece considerate casi di rigore “ordinari”.

Quali settori sono interessati ::

  • Negozi e mercati all’aperto
  • Ristoranti e bar
  • Discoteche e sale da ballo
  • Attività sportive per il benessere e di intrattenimento e di divertimento
  • Agenzie di viaggio
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Servizi di alloggio (turismo degli affari e strutture senza ristorazione)
  • Trasporti terrestri non regolari

Il presente estratto e le linee guida sono riprese dal sito del Cantone Ticino, ma siamo a disposizione per supportare le aziende che necessitano della certificazione di un revisore abilitato ASR per tale procedura.

https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/

NOVITÀ IMPOSTE ALLA FONTE

Con la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, sono state poste le basi per il nuovo disciplinamento dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente.

L’Ordinanza del DFF sull’Imposta alla Fonte è stata completamente revisionata e pubblicata all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni lo scorso 21 giugno 2019.

Le nuove direttive entrano in vigore dal 1.1.2021

Importante è ricordare che:

  • Le nuove regole sono valide su tutto il territorio nazionale e di conseguenza tutti i Cantoni aderiscono a queste nuove norme
  • Tutte le aziende che impiegano personale soggetto alla fonte devono rispettare i dettami della Circolare dell’AFC.
  • Il calcolo delle trattenute imposte alla fonte per i programmi certificati Swissdec devono attenersi a quanto riportato nelle Direttive 5.0, come specificato nella stessa Circolare 45 dell’AFC
  • Le disposizioni entrano in vigore a partire dal calcolo dei salari di gennaio 2021
  • Vengono ritoccate le aliquote delle trattenute alla fonte dal 01.01.2021. Inoltre è previsto un nuovo algoritmo di assegnazione delle tabelle ai collaboratori, in base alla loro situazione famigliare ed economica

I sistemi operativi per la gestione degli stipendi dovranno quindi essere adattati ed aggiornati alle nuove disposizioni affinché il calcolo delle trattenute imposte alla fonte si attenga a quanto riportato nelle Direttive Swissdec 5.0., come specificato nella stessa Circolare 45 dell’AFC

Da ricordare l’importanza delle comunicazioni da parte dei dipendenti a qualsiasi modifica nei dati comunicati ad inizio anno nel formulario denominato “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte” per permettere la corretta applicazione delle tabelle di tassazione.

Una analisi attenta è quindi d’obbligo e per ogni necessità il nostro studio è a disposizione per una consulenza e/o assistenza

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